(massima n. 1)
Nel trasporto terrestre, qualora mittente e vettore stabiliscano che la riconsegna della merce al destinatario debba avvenire contro esibizione di un documento che legittimi quest'ultimo a ritirare le cose trasportate, tale documento è costituito da uno dei titoli di legittimazione previsti dall'art. 1691 cod. civ. (duplicato della lettera di vettura all'ordine o ricevuta di carico all'ordine), cui la legge attribuisce l'efficacia di conferire al loro legittimo possessore il diritto alla riconsegna delle cose in essi indicate. L'emissione di tali documenti da parte del vettore, peraltro, non costituisce requisito essenziale per la formazione del contratto — già perfezionatosi col patto anzidetto — ma attiene al momento esecutivo di esso. Con la conseguenza che — nel caso di affidamento al vettore dell'incarico, in relazione ad un contratto di vendita su documenti stipulato dal mittente con il destinatario, di riconsegnare la merce a quest'ultimo dietro presentazione del titolo di legittimazione — integra inadempienza del vettore la mancata emissione, prima di eseguire il trasporto, di uno dei titoli in questione, avendo detta emissione la finalità di consentire al mittente — venditore di trasferirli, mediante girata, al destinatario — compratore dietro pagamento del prezzo della merce e di porre quest'ultimo in condizione di ottenere la riconsegna della stessa contro esibizione del documento.