Impedimenti alla riconsegna
Nel considerare le particolari situazioni che possono verificarsi nella fase della riconsegna occorre distinguere quelle che si riferiscono al perfezionamento del diritto del destinatario e quelle che si riferiscono all'esercizio di tale diritto, cioè all'esecuzione della riconsegna.
Sotto il primo aspetto occorre considerare le seguenti particolari situazioni: a) irreperibilità del destinatario, b) rifiuto o ritardo del destinatario di ricevere le cose trasportate, c) controversia tra più destinatari, d) controversie circa il diritto del destinatario alla riconsegna. L'irreperibilità del destinatario (anche per incertezza del nome) impedisce che il vettore possa avvisare il destinatario dell'arrivo delle cose e quindi può porre il destinatario, che non sia altrimenti informato dell'arrivo delle cose, nella condizione di non poter chiedere la riconsegna. Nessun dubbio che in questo caso, se il destinatario non si fa spontaneamente vivo, il mittente conserva inalterato il suo diritto di dare al vettore le disposizioni del caso. In proposito l'art. 1690 interviene solo per fare obbligo al vettore di chiedere immediatamente istruzioni al mittente e, ove sia necessario, autorizza il vettore a depositare la cosa presso un terzo, nell'interesse del mittente, salvo la facoltà di venderla, ove si tratti di cose soggette a rapido deperimento, a norma dell'art. 1686. Lo stesso dicasi per i casi di rifiuto o ritardo del destinatario di chiedere la riconsegna o di rinuncia alla richiesta di riconsegna, dopo averla fatta, che sono tutti casi esemplari di mancata adesione del destinatario al contratto. Le controversie tra più destinatari, in relazione a diversi atti di disposizioni date dal mittente, oppure a omonimie, e parimenti le controversie tra il mittente e il destinatario, in relazione al contrasto tra un atto di disposizione del mittente e la richiesta di riconsegna del destinatario, riguardano invece solo l'accertamento del diritto e come tali possono essere decise solo dal giudice. In tal caso il vettore potrà quindi bensì provvedere nell'interesse dell'avente diritto al deposito o alla vendita della cosa a norma degli articoli 1514, 1515, ma indipendentemente delle istruzioni del mittente, perché questi non può pregiudicare con le sue istruzioni la posizione dell'avente diritto.
Sotto il secondo aspetto occorre considerare le seguenti particolari ipotesi: a) controversie sulle somme dovute dal destinatario all'atto della riconsegna, b) ritardo nel ritiro delle cose trasportate, c) controversia circa l'esecuzione della riconsegna. Per la prima ipotesi, l'articolo 1689 si limita a porre una norma cautelare, secondo cui il destinatario, depositando la differenza contestata presso un istituto di credito, può ugualmente pretendere la riconsegna. I casi di ritardo nel ritiro delle cose o di controversia intorno all'esecuzione della riconsegna sono invece considerati nell'art. 1690 come impedimenti che autorizzano il vettore ad adottare le opportune norme cautelari, ma che non possono spostare il diritto di disponibilità già acquisito dal destinatario. Comunque, anche se tali atti potessero implicare una rinuncia del destinatario a favore del mittente, non potrebbe mai esserne giudice il vettore, il quale deve provvedere alla custodia o alla vendita delle cose per conto dell'avente diritto.