Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla(1), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale(2) del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [1510].
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [1210](3).
Note
La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021. Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.