(massima n. 1)
Quando le merci, oggetto di un contratto di trasporto, siano state messe a disposizione del destinatario nel luogo pattuito, il loro mancato scarico e collocamento in deposito non possono essere imputati al vettore per omessa richiesta di istruzioni al mittente ai termini dell'art. 1686 c.c. che disciplina gli impedimenti nell'esecuzione del trasporto, dovendosi fare riferimento all'art. 1690 c.c., che regola le varie ipotesi di impedimenti verificatesi nella fase della riconsegna, ed accertarsi se i suddetti eventi, con il correlativo aggravio di spese, siano da ricollegarsi a colpa del vettore per essersi reso inadempiente agli obblighi derivantigli dal contratto.