La norma in oggetto contiene innanzitutto alcune norme transitorie, atte a disciplinare il
regime intertemporale della L. 431/1998.
Con riferimento all'ultimo comma della disposizione, la dottrina ha parlato di"
ultrattività" delle norme della precedente disciplina le quali, pur abrogate dalla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi tuttavia "
ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
L'espressione "
intera durata" si ritiene che faccia riferimento alla durata di 4 anni contenuta nell'
art. 11 della l. equo canone.
Per quanto riguarda i "
giudizi in corso", invece, ciò che importa è che il diritto riguardi un contratto di locazione ancora vigente, e quindi non esaurito, al momento in cui è stata emanata la L. 431/1998, ancorché la domanda giudiziale sia stata presentata in data posteriore.
In secondo luogo, vengono
abrogate tutta una serie di disposizioni della
Legge equo canone tra le quali emerge, per importanza, quella di cui all'art.
79, che trova ora parziale riproduzione nell'
art. 13 della legge locazioni abitative.
Tale disposizione prevede che "
è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge."
L'
art. 13 della legge locazioni abitative, pur riproducendo in parte sostanzialmente il contenuto di cui alla norma dell'art. 79, omette ogni riferimento all'"
altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge", circoscrivendo quindi la sanzione della nullità solo per la parte del canone eccedente la somma pattuita. Sembrerebbe di conseguenza possibile, per il locatore, ottenere dal conduttore vantaggi ulteriori di altro tipo, senza incontrare la sanzione della nullità (si pensi, a titolo di esempio, all'attribuzione in capo al conduttore delle spese di straordinaria manutenzione che spettano, di norma, al locatore).
L'art.
79, tuttavia, così come gli altri articoli assieme allo stesso abrogati, continua ad avere vigore per quanto riguarda le
locazioni ad uso diverso da quello abitativo.
Con l'abrogazione dell'art.
79, le norme sull'equo canone non abrogate sono divenute
derogabili, poiché è stato eliminata la disposizione che prevedeva la loro inderogabilità, in un'ottica di tutela del conduttore dalle eventuali prevaricazioni del locatore.
E così, mentre sono oggi pacificamente derogabili le norme concernenti la sublocazione, le spese di registrazione, gli oneri accessori, ecc., più controversa è l'ammissibilità di una derogabilità della disposizione di cui all'art.
6.
In ordine alla
successione nel contratto, infatti, certa parte della dottrina ha ammesso la sua derogabilità, mentre altra parte ha viceversa sostenuto l'impossibilità di una deroga, in ragione del fatto che la norma non tutela un semplice interesse privato, bensì
ragioni di ordine pubblico, e in particolare la possibilità per i parenti del conduttore di godere, successivamente al titolare, dell'immobile locato.
Sono poi state genericamente abrogate tutte quelle disposizioni concernenti proprio l'equo canone in quanto tale, poiché attualmente la somma corrisposta per la locazione può essere liberamente pattuita tra i contraenti, o comunque concordata in sede di accordi locali con le organizzazioni rappresentative.