L'articolo riproduce, con lievissima modificazione letterale, il cessato art. #56#. Come questo articolo non si riferiva in modo espresso alla validità del
matrimonio precedente, o più precisamente alla efficacia civile di esso, così a tale validità od efficacia non si riferisce esplicitamente l'art. 86. Il riferimento non è necessario poiché il vincolo non può sorgere se non da matrimonio
valido, a cui la
legge riconosce efficacia civile. Ed egualmente, come l'art. 56 non si riferiva, cosi l'art. 86 non si riferisce al modo con cui dev'essere provata la libertà di stato.
Oltre alla vera e propria libertà di stato, abbiamo, per le disposizioni della nuova legge, quella presunta. In forza della disposizione dell'art.
65,
divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Cessa, in questo caso, l'efficacia
impediente del vincolo del già contratto matrimonio: non ne cessa però l'eventuale efficacia
dirimente, poiché l'art.
68 dichiara che il detto matrimonio
è nullo qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
In questo caso, però, il matrimonio avrà l'efficacia di
matrimonio putativo.
In proposito è da notare:
1) che, ove la persona di cui venne dichiarata la presunta morte non
ritorni, l'accertamento che essa esiste dev'essere fatto a norma dell'art.
67;
2) che la nullità del matrimonio non può più essere pronunziata
dopo che fosse accertata la morte di detta persona, quand'anche risultasse che essa è morta dopo la celebrazione del nuovo matrimonio, ossia quando il vincolo del precedente matrimonio non era ancora sciolto.
L'impedimento di cui in questo art. 86, è di grandissima importanza, oltre che morale, sociale e politica: attiene alla duplice proprietà essenziale del matrimonio. La violazione di esso non solo produce la nullità del nuovo matrimonio, ma costituisce, ove concorra l'elemento intenzionale, il grave delitto di
bigamia (articoli
556 e
557 c.p.).