Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso(1) dell'altro coniuge [86, 117; 556]; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [34, 295 c.p.c.](2).
Note
(1)
Le parole "o l'unione civile tra persone dello stesso sesso" sono state inserite dall'art. 1, comma 33, della L. 20 maggio 2016, n. 76.
(2)
Con la dichiarazione di invalidità, il precedente matrimonio viene invalidato totalmente, mantenendo gli effetti del secondo. Diversamente, tale effetto sanante non potrà prodursi con la dichiarazione di invalidità.