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Articolo 124 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Vincolo di precedente matrimonio

Dispositivo dell'art. 124 Codice Civile

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso(1) dell'altro coniuge [86, 117; 556]; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [34, 295 c.p.c.](2).

Note

(1) Le parole "o l'unione civile tra persone dello stesso sesso" sono state inserite dall'art. 1, comma 33, della L. 20 maggio 2016, n. 76.
(2) Con la dichiarazione di invalidità, il precedente matrimonio viene invalidato totalmente, mantenendo gli effetti del secondo. Diversamente, tale effetto sanante non potrà prodursi con la dichiarazione di invalidità.

Spiegazione dell'art. 124 Codice Civile

Naturalmente, il matrimonio che dà diritto all'impugnazione è quello avente efficacia civile. Qualora tale efficacia venisse contestata, sarebbe contestata la validità civile del matrimonio, e quindi la relativa contestazione dovrebbe essere preventivamente giudicata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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