(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
81 Il principio, accolto dal progetto, che il matrimonio contratto dal coniuge della persona dichiarata morta debba cadere in caso di ritorno di quest'ultima, in ossequio all'indissolubilità del matrimonio, è stato in generale approvato (art. 68). Anzi, per porre vieppiù in risalto la insorgente invalidità del secondo matrimonio, è stato suggerito di stabilirne la nullità, qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza. Non ho avuto difficoltà a parlare di nullità anziché di impugnabilità, senza peraltro innovare al sistema generale delle impugnative in materia matrimoniale. Ciò, del resto, risulta chiaramente dall'ultimo comma dell'
art. 117 del c.c.. E' stata poi semplificata la formula proposta, eliminandosi l'accenno all'accertamento giudiziale della cessazione dell'assenza, dovendo questo farsi in ogni caso dal giudice dinanzi al quale è impugnato il secondo matrimonio.