Note
(1)
Anche per tale articolo vale quanto detto precedentemente in relazione all'intera sezione VIII del Titolo VI libro I c.c.: le violazioni previste dagli artt.
134-
142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L'evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2)
La competenza spetta all'ufficiale di stato civile cui venne richiesta la pubblicazione (ex
art. 106 del c.c.); in alternativa potrà essere richiesta la celebrazione in un comune diverso mediante la procedura di cui all'
art. 109 del c.c., cui si rimanda.