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Articolo 130 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Atto di celebrazione del matrimonio

Dispositivo dell'art. 130 Codice Civile

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione(1) estratto dai registri dello stato civile [107, 109, 162].

Il possesso di stato [131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione [132](2).

Note

(1) L'art. 64 del più volte citato d.P.R. 396/2000, rubricato "Contenuto dell'atto di matrimonio", precisa che "l'atto di matrimonio deve specificamente indicare: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile; il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli art. 101 del c.c. e art. 110 del c.c., ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo; la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio".
(2) Il possesso di stato è il complesso di fatti e situazioni dai quali si perviene all'esistenza di un corrispondente titolo, mediante l'uso del cognome (nomen), un comportamento uniformemente rispettoso dei diritti e doveri matrimoniali (tractatus), e la fama (ossia l'opinione creata presso la comunità sociale di riferimento). Tale possesso non dispenserà dalla presentazione del fondamentale atto di celebrazione, ma contribuirà semmai a sanarne ogni difetto di forma.

Brocardi

Coitus matrimonium non facit, sed maritalis affectio
Matrimonium non praesumitur
Nuptias non concubitus, sed consensus facit

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 130 Codice Civile

Cass. civ. n. 9218/1995

Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l'inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 («la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie») e 8 («la dichiarazione fatta dall'ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio») dell'art. 126 dell'ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l'omissione riguarda l'atto e non la celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 c.c., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 130 c.c., e che la prova, con ogni mezzo, dell'intervenuta manifestazione del consenso «ad nuptias» può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell'atto ovvero, nel corso di un'azione di stato, per integrare le risultanze degli atti dello stato civile e, quindi, modificarli, ove si accerti la incompletezza della loro redazione.

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