Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [7 Cost.] e delle leggi speciali sulla materia.
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [7 Cost.] e delle leggi speciali sulla materia.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 11633/2020
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di matrimonio, rappresenta un principio fondamentale quello in base al quale il giudice italiano č tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilitā dell'esclusione di uno dei bona matrimonii, da parte dell'altro coniuge, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico.Cass. civ. n. 5894/2018
La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del c.d. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge, di cui all'art. 8, l. n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo il c.d. nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione č stata richiesta. Qualora la verifica risulti positiva, puō precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificatasi prima che la trascrizione fosse eseguita.Cass. civ. n. 8205/2004
In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitā del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi del "bonum fidei" (obbligo di fedeltā), al fine di escludere il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione proceda - ricavando il proprio autonomo convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimitā se adeguatamente e correttamente motivato - all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilitā della suddetta riserva mentale da parte dell'altro coniuge (alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole), mentre la eventuale notorietā, pubblica o privata, e la stessa sussistenza di una relazione intrattenuta dal coniuge con altra persona non č determinante, configurandosi come mero indizio - prudentemente valutabile dal giudice - della possibilitā della suddetta conoscenza.
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