(massima n. 1)
In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitā del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi del "bonum fidei" (obbligo di fedeltā), al fine di escludere il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione proceda - ricavando il proprio autonomo convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimitā se adeguatamente e correttamente motivato - all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilitā della suddetta riserva mentale da parte dell'altro coniuge (alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole), mentre la eventuale notorietā, pubblica o privata, e la stessa sussistenza di una relazione intrattenuta dal coniuge con altra persona non č determinante, configurandosi come mero indizio - prudentemente valutabile dal giudice - della possibilitā della suddetta conoscenza.