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Quali regole per le esumazioni?

Quali regole per le esumazioni?
Quali sono le norme che si applicano per le esumazioni e le estumulazioni delle salme?
La normativa generale di riferimento in materia di esumazioni ed estumulazioni è il D.P.R. n. 285/1990 (c.d. Regolamento di polizia mortuaria).

Innanzitutto è opportuno distinguere tra esumazioni ed estumulazioni: per esumazione si intende il disseppellimento dalla fossa di sepoltura in terra; mentre per estumulazione l’estrazione dal posto in muratura, sia esso loculo, ossario, cappella, edicola o tomba di famiglia.
Entrambe le operazioni hanno lo scopo di favorire una rotazione dei cadaveri seppelliti e consentono il recupero delle spoglie mortali in una cassettina ossario, la quale potrà così essere destinata ad una seconda sepoltura.

Il suddetto Regolamento distingue due forme di esumazione ed estumulazione.
Quelle ordinarie vengono effettuate d’ufficio al termine del periodo di assegnazione della sepoltura in terra (di norma pari a 10 anni), oppure al termine della durata della concessione di un loculo o di una celletta (normalmente pari a 40 anni).

Al termine dei periodi di assegnazione o concessione, il Comune avvisa i cittadini delle esumazioni ed estumulazioni, da effettuarsi secondo un calendario ben preciso.
A seguito di tale avviso, i resti potranno essere nuovamente tumulati in ossari, loculi, tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o depositati nell’ossario Comune. L’art. 85 del Regolamento consente a tutti “coloro che vi abbiano interesse” di fare domanda per raccogliere le ossa. In questa occasione, i familiari potranno altresì, con espressa manifestazione di volontà, autorizzare la cremazione dei resti mortali.
Se i familiari non si preoccupano di contattare l’ufficio cimiteriale in tempi utili rispetto alla data delle operazioni, le spoglie rimangono conservate nei depositi cimiteriali (che non sono, però, accessibili alle visite), restando comunque a disposizione di coloro che volessero in seguito dare una nuova destinazione ai resti del defunto.

Le esumazioni o le estumulazioni straordinarie vengono invece richieste prima del termine del ciclo di sepoltura o prima della scadenza della concessione. Legittimati a presentare l’istanza sono i familiari più prossimi del defunto o i suoi eredi, oppure vi può provvedere l’autorità giudiziaria quando vi è necessità.

Le disposizioni in materia di cremazione si trovano, invece agli artt. 78 e 79 del Regolamento di polizia mortuaria, come modificato dalla Legge n. 130/2001, recante per l’appunto “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

In particolare, l’art. 79 del Regolamento dispone che: “La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi”.
Dunque, in mancanza di un’espressa volontà del defunto nel testamento, gli unici soggetti legittimati a manifestare la volontà di cremare il proprio caro sono solamente il coniuge ed il parente più prossimo tra quelli individuati ai sensi degli artt. 74 ss. c.c.
Bisogna specificare che la Legge n. 130/2001, nel dettare i principi sulla base dei quali si sarebbe dovuto procedere alla modifica del Regolamento di polizia mortuaria, aveva disposto che, in assenza del coniuge, l’individuazione del parente più prossimo sarebbe dovuta avvenire ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e che, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la volontà andava espressa dalla maggioranza assoluta di essi dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Non essendo stato espressamente menzionato l’art. 78 del codice civile, si deve dedurre che il vincolo di affinità con il defunto in questo caso non dia titolo alla manifestazione di tale volontà.

È però previsto che, nelle ipotesi in cui i summenzionati soggetti siano irreperibili, sia possibile procedere alla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni, trascorsi i quali l’ufficiale dello stato civile potrà autorizzare la cremazione della salma.


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