(massima n. 1)
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilitą genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullitą del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimitą, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullitą del solo giudizio di reclamo, ove la gravitą delle condotte genitoriali, emerse all'esito di pił approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali gią nominati la responsabilitą esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalitą di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).