(massima n. 2)
La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, è diretta a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, con esclusivo riferimento alla situazione di mero fatto, sulla base della presunzione secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana; non vìola. l'art. 16 della convenzione il provvedimento, emesso a protezione del minore ex art. 333 od ex art. 403 c.c. dall'autorità giudiziaria od amministrativa dello Stato richiesto, prima della conoscenza del trasferimento o del trattenimento illecito. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato l'affidamento provvisorio di un minore all'Ausl affinché lo tenesse collocato presso il padre in Italia, disposto ex artt. 333-336 c.c., in sede di verifica del provvedimento ex art. 403 c.c., rilevando che l'atto amministrativo risultava emesso prima che fosse decorso il termine per il rientro del minore e, comunque, prima che l'autorità amministrativa avesse conoscenza dell'esistenza di un'ipotesi configurabile come trattenimento illecito, e che del pari tale conoscenza dilettava al P.M. ricorrente).