Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente [c.c. 63].]
Note
(1)
Il provvedimento con cui viene dichiarata l'assenza o la morte presunta ha la forma, il contenuto e gli effetti di una sentenza, la quale può essere impugnata con gli ordinari mezzi dell'appello e del ricorso per cassazione. Pertanto, anche tale sentenza è idonea ad acquistare autorità di giudicato, ma si tratta di un giudicato sui generis in ragione del fatto che i suoi effetti vengono meno se l'assente o il presunto morto ritorna o se è provata l'esistenza in vita del presunto morto, trattandosi di un provvedimento che viene pronunciato "rebus sic stantibus". Restano salvi gli atti di alienazione compiuti degli eredi del presunto morto, in virtù del principio della libera disponibilità dei beni (art. 63 del c.c.). Inoltre, il presunto morto ha diritto di recuperare i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati quando esso sia tuttora dovuto, o i beni sui quali il prezzo stesso sia stato investito. Infine, rivivono le obbligazioni considerate estinte e sono salvi gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.