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Articolo 69 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Norme transitorie

Dispositivo dell'art. 69 TUPI

1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.

4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

Massime relative all'art. 69 TUPI

Cass. civ. n. 6891/2016

É rilevante e non manifestamente infondata - in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui prevede che le controversie relative a rapporti di pubblico impiego con la P.A. il cui rapporto è stato privatizzato, per questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Cass. civ. n. 8069/2015

In tema di pubblico impiego, la domanda giudiziale di accertamento del diritto al riscatto degli anni universitari per fini pensionistici rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'istanza amministrativa, sebbene presentata prima del 30 giugno 1998, a tale data non sia stata definita con provvedimento di accoglimento o rigetto, né con silenzio-rigetto, essendo stata smarrita dall'amministrazione.

Cass. civ. n. 22034/2014

In materia di pubblico impiego, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A. datrice di lavoro, per lesione dell'integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione "quoad tempus" ex art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, va individuato nell'insorgenza della patologia.

Cass. civ. n. 2045/2014

La giurisdizione in ordine alla domanda azionata “iure hereditatis" relativa al risarcimento dei danni subiti dal dipendente pubblico il cui rapporto di lavoro sia cessato anteriormente al discrimine temporale del 30 giugno 1998 di cui all'art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, è devoluta al giudice amministrativo se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito.

Cass. civ. n. 17928/2013

In tema di controversie nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia.

Cass. civ. n. 294/2013

Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego a seguito di giudizio promosso dall'interessato e di conseguente pronuncia emanata dal giudice, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - ove riguardi una fase del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, data che segna l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che, in tal caso, la pretesa risarcitoria si collega in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale consequenziale, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, che la domanda consegua ad un inadempimento della P.A. in relazione ad un obbligo sulla stessa gravante per legge.

Cass. civ. n. 22782/2012

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, che quando il lavoratore deduca un inadempimento unitario dell'Amministrazione datrice di lavoro in ordine all'attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.

Cass. civ. n. 8520/2012

Ai sensi dell'art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela, quando il pubblico dipendente "privatizzato" deduce l'inadempimento unitario dell'amministrazione per omessa attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica posseduta, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non operando il frazionamento.

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Giuseppina C. chiede
lunedì 12/10/2020 - Veneto
“Buongiorno
L'inps con circolare 13/02/202 n.25 ha posto al 31.12.2022 il termine per le PA a regolarizzare la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 2015.
Da ciò ho interpellato nuovamente il mio ed unico datore di lavoro a rivedere la sua opposizione al riconoscimento della natura subordinata del mio rapporto di lavoro (dal 14.4.1980 al 19.12.1982 contratto d'opera, fittizio) da comunicare all'Inps per conseguire il suo riconoscimento e pervenire alla costituzione della rendita vitaliza.
Il datore di lavoro forte di alcune sentenze, e della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, afferma che, in ambito di controversia, la questione è prescritta, in virtù dell'art.69 c.7 del Dlgs165/2001 (questioni attinenti a diritti relativi a fatti di pubblico impiego anteriori al 30.06.1998 avrebbero dovuto essere fatti valere davanti al giudice amministrativo, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000)
Si chiede, alla luce di quanto asserito dal datore di lavoro, se vi sia fondamento ad adire il Giudice del lavoro così come espresso nella vs. consulenza Q201820988 del 2018
Grazie”
Consulenza legale i 19/10/2020
Ai sensi dell’art. 69, comma 7, D. Lgs. 165/2001 “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

Nel caso di specie, pertanto, non si tratterebbe di prescrizione, bensì di decadenza. Infatti, l’azione per l’accertamento della natura subordinata si sarebbe dovuta proporre, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, avanti al giudice amministrativo.

Pertanto, seppure sia vero che l’azione per l’accertamento della natura subordinata del rapporto non è soggetta a prescrizione, come asserito nel precedente parere, nel caso di specie è intervenuto un istituto diverso, ovvero la decadenza.

Si rileva che la Corte di Cassazione è giunta ad affermare il seguente principio: “Nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie di cui all'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il disposto dell'art. 69, comma 7, del medesimo d.lgs., secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esprime, come regola, la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta” (Cass. 20726/2012).

L’unico spiraglio che si intravede, pertanto, per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sarebbe quello di affermare l’unitarietà del rapporto di lavoro dal 1980 ad oggi e considerare tutto il rapporto una fattispecie unitaria.

Tuttavia, tale opzione appare difficilmente praticabile dal momento che si potrebbe facilmente obiettare che il periodo per il quale si vorrebbe il riconoscimento della natura subordinata del rapporto si colloca per intero prima del 30 giugno 1998 e, pertanto, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo. Per tale azione sarebbe pertanto intervenuta la decadenza.