(massima n. 1)
            Nel  caso  di  costituzione  del  rapporto  di  pubblico impiego a seguito di giudizio promosso dall'interessato e  di  conseguente  pronuncia  emanata  dal  giudice,  con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli  economici,  la  controversia  instaurata  nei confronti  della  P.A.,  avente  ad  oggetto  la richiesta  di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni  non  percepite  per  il  periodo  anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - ove riguardi  una  fase  del  rapporto  antecedente  al  30 giugno  1998, data  che  segna  l'operativitā  del  nuovo criterio  di  riparto  di  giurisdizione  di  cui  al  D.Lgs.  31 marzo  1998,  n.  80 - alla  giurisdizione  esclusiva  del giudice  amministrativo, dato  che,  in  tal  caso,  la pretesa  risarcitoria  si  collega  in  via  diretta  e  non occasionale  al  rapporto  di  pubblico  impiego  giā esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilitā di configurare un diritto patrimoniale consequenziale, mentre č del tutto irrilevante,  a  tal fine,  che  la  domanda  consegua  ad  un inadempimento  della  P.A.  in  relazione  ad  un  obbligo sulla  stessa  gravante  per  legge.