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Articolo 68 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Aspettativa per mandato parlamentare

Dispositivo dell'art. 68 TUPI

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Massime relative all'art. 68 TUPI

Cons. Stato n. 194/2016

Ai dipendenti pubblici nominati alla carica di assessore regionale senza essere membri del Consiglio regionale (e quindi ricoprenti una carica non elettiva) non è applicabile l'art. 68 T.U. 30 marzo 2001 n. 165 che ne prevede l'obbligatorio collocamento in aspettativa.

Cons. Stato n. 155/2010

Ai professori universitari incaricati stabilizzati, in aspettativa per mandato parlamentare, non si applica la disciplina di carattere retributivo-differenziale valida per i docenti di ruolo, ma vale la sola sospensione dall'incarico senza assegni.

Cons. Stato n. 993/2006

La norma di cui all'art. 88 D.P.R. n. 361/1957, che sancisce il diritto alla conservazione del trattamento economico in favore dei magistrati in aspettativa nel periodo di campagna elettorale per le elezioni alla Camera dei deputati, non è applicabile alla diversa ipotesi in cui il magistrato sia collocato in aspettativa per partecipare alla campagna elettorale per le elezioni amministrative. Infatti, in carenza di specifica normativa sul punto, è da escludere che a tale magistrato, sia da corrispondere, per il relativo periodo, la retribuzione concernente, invece, il mandato parlamentare di deputato o senatore, non potendosi al riguardo configurare né disparità di trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti, né violazione degli articoli 3, 41 e 51 della Costituzione: quindi, al di fuori dei casi in cui sia applicabile anche al periodo della campagna elettorale l'ultimo comma del citato articolo 88, e comunque per tutte le ipotesi di elezioni diverse da quelle politiche nazionali, l'aspettativa del magistrato candidato è "non retribuita fino al giorno della votazione".

Cons. Stato n. 466/2006

Poiché l'art. 88 D.P.R. n. 361/1957, che sancisce il diritto alla conservazione del trattamento economico in favore dei magistrati in aspettativa nel periodo di campagna elettorale per le elezioni alla Camera dei deputati, non è stato ritenuto applicabile alla diversa ipotesi in cui il magistrato sia collocato in aspettativa per partecipare alla campagna elettorale per le elezioni amministrative, in carenza di specifica normativa sul punto, si deve escludere che al magistrato collocato in aspettativa per partecipare alla campagna elettorale amministrativa sia da corrispondere, per il relativo periodo, la retribuzione prevista dal suddetto art. 88 ultimo comma D.P.R. 361/1957 (concernente, appunto, il solo mandato parlamentare di deputato o senatore).

Cons. Stato n. 559/2004

È illegittima e va annullata la delibera dell'amministrazione che, comparando dipendenti in servizio e dipendente che abbia fruito di aspettativa per mandato parlamentare, attribuisca un punteggio correlato, per il periodo dell'aspettativa, all'effettivo svolgimento dell'attività.

Cons. Stato n. 7945/2003

Si applica anche ai professori associati l'istituto del collocamento in aspettativa per mandato parlamentare, previsto dall'art. 13 lett. a), D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, per i professori universitari ordinari.

Cons. Stato n. 3870/2002

Il comma 38 dell'art. 22 L. 724 del 1994, ha stabilito che le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

C. Conti n. 1259/2002

L'aspettativa per mandato parlamentare - pur sollevando temporaneamente l'eletto da taluni doveri propri del rapporto lavorativo in relazione alla qualifica rivestita - non fa cessare il vincolo che lega il dipendente all'amministrazione, perdurante fino a quando non si verifichi l'estinzione del rapporto di impiego e, con essa, la cessazione della responsabilità; eppertanto l'esistenza in capo al convenuto di mandato parlamentare non è elemento idoneo a sottrarlo dell'esercizio dall'azione di responsabilità amministrativa.

Cons. Stato n. 684/2001

L'istituto del collocamento in aspettativa per mandato parlamentare, previsto per i professori di ruolo di prima fascia dall'art. 113 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, è applicabile anche ai professori universitari associati.

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