(massima n. 1)
            In  tema  di  pubblico  impiego  contrattualizzato, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165  del  2001,  interpretato  secondo  i  principi  di concentrazione  ed  effettivitą  della  tutela  giurisdizionale,  che quando  il  lavoratore  deduca  un  inadempimento  unitario  dell'Amministrazione  datrice  di lavoro  in  ordine  all'attribuzione  del  trattamento  economico  corrispondente  ad  una determinata  qualifica  o  posizione  professionale,  la  protrazione  della  fattispecie  oltre  il  discrimine  temporale  del  30  giugno  1998  radica  la  giurisdizione presso  il  giudice  ordinario  anche  per  il  periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi,  con  possibilitą  di  differenti  risposte  ad  una stessa istanza di giustizia.