(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettivitą della tutela giurisdizionale, che quando il lavoratore deduca un inadempimento unitario dell'Amministrazione datrice di lavoro in ordine all'attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilitą di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.