(massima n. 1)
            In  materia  di  pubblico  impiego, la  domanda  di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A.  datrice  di  lavoro,  per  lesione  dell'integritą psicofisica  da  esposizione  ad  amianto,  appartiene, qualora  la  patologia  sia  stata  diagnosticata  in  data successiva  al  30  giugno 1998, alla  giurisdizione  del giudice  ordinario, in  quanto  il  fatto  costitutivo  del diritto,  in  base  al  quale  deve  essere  determinata  la giurisdizione "quoad  tempus"  ex art.  69,  comma  7, D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165,  va  individuato nell'insorgenza della patologia.