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Articolo 24 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Trattamento economico

Dispositivo dell'art. 24 TUPI

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. [Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.

Massime relative all'art. 24 TUPI

Cass. civ. n. 21564/2018

Per il dirigente dell'Anas trasferito alla Provincia l'indennità di funzione è una mera duplicazione della nuova retribuzione.

Cass. civ. n. 17371/2018

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nei casi di svolgimento d'incarichi dirigenziali conferiti temporaneamente a personale inquadrato in un profilo professionale di qualifica non dirigenziale, il trattamento differenziale per lo svolgimento delle superiori mansioni include la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione della pienezza delle funzioni dirigenziali, con assunzione di responsabilità in ordine al perseguimento degli obiettivi assegnati, comporta necessariamente, anche in relazione al principio dell'adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (Sez. Un. n. 3814/2011; n. 12193/2011; n. 7823/2013). L'attribuzione degli obiettivi si pone, dunque, rispetto al diritto a percepire la retribuzione di risultato, quale presupposto normativo e contrattuale, e da ciò consegue che va escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell'espletamento di funzioni superiori (Cass. n. 04622/2018).

Cass. civ. n. 4622/2018

Al dipendente pubblico che svolge le mansioni "facente funzione" di dirigente, spettano le retribuzioni per le mansioni superiori svolte ma non gli spettano i compensi a titolo di retribuzione di risultato.

Cass. civ. n. 2462/2018

In materia di struttura del trattamento retributivo dei dirigenti: la qualifica dirigenziale costituisce la ragion d'essere del trattamento economico fondamentale; la retribuzione di posizione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione"; la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione. Il trattamento accessorio collegato ai risultati, secondo le nuove regole, vale almeno il 30% della retribuzione. La retribuzione complessiva salirà così del 3,48% per tutti i 156 mila dirigenti pubblici, prevede inoltre l'atto di indirizzo. La percentuale è in linea con quanto stabilito in manovra. Ovviamente si darà più peso alla retribuzione di risultato, quella legata al raggiungimento di target.

Cass. civ. n. 2459/2011

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, ex artt. 19 e 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la specificità delle retribuzioni accessorie, quali la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, strutturalmente collegate al valore economico di ogni posizione dirigenziale, consente la previsione di una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una determinata qualifica dirigenziale. Ne consegue che non viola il principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45, secondo comma, D.Lgs. n. 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area.

Cass. civ. n. 9131/2010

In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza, l'inclusione dell'indennità di posizione, di cui al C.C.N.L. Enti pubblici non economici per il quadriennio 1994-1997 spetta solo ai dirigenti INPS che abbiano effettivamente espletato le funzioni dirigenziali nel corso del periodo di servizio, e non anche al dirigente che abbia conseguito, all'atto del pensionamento, il diritto all'adeguamento del proprio trattamento a quello del personale in servizio con la qualifica di dirigente, nella sua qualità di ex combattente, per effetto della legge n. 336 del 1970.

Cass. civ. n. 5306/2009

In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attualmente, art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non è derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione. (Fattispecie relativa all'attività di presidente di nucleo di valutazione assegnata ad un dirigente del Ministero dell'istruzione).

Cass. civ. n. 24373/2008

Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., che non si applica ai dirigenti, né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato.

Cass. civ. n. 23696/2008

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto Regioni-Autonomie locali, gli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. sottoscritto il 10.4.1996 - alla cui diretta interpretazione la Corte di Cassazione può procedere applicando le norme di ermeneutica contrattuale - non consentono di ritenere che al dirigente spetti un distinto compenso di posizione per ognuno dei servizi amministrativi assegnati. Infatti, l'interpretazione sistematica di tali clausole contrattuali, conduce a ritenere che la previsione di cui all'art. 39, secondo cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo, è semplicemente diretta a concretizzare la necessità di graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 30/03/2001 num. 165, senza che se ne possa inferire alcuna implicita affermazione di un maggior contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente, nel caso di copertura di più servizi amministrativi.

L'interpretazione sistematica degli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 10 aprile 1996, conduce a ritenere che la previsione di cui all'art. 39, secondo cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo, è semplicemente diretta a concretizzare la necessità di graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione di cui all'art. 24 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza che se ne possa inferire alcuna implicita affermazione di un maggior contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente, nel caso di copertura di più servizi amministrativi.

Cons. Stato n. 2965/2007

Si deve considerare legittima la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, quantificata e riconosciuta con D.P.C.M. del 3 gennaio 2001 solo a favore dei Colonnelli e dei Brigadieri Generali delle FF.AA. nonché ai gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile, dovendosi escludere, dato il senso letterale con cui va interpretato il suddetto D.P.C.M., che detta indennità spetti al personale privo di detto inquadramento.

Cass. civ. n. 11084/2007

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, alla stregua dell'art. 24, secondo comma, del D.Lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. n.80 del 1998 (ora art. 24 D.Lgs. n. 165 del 2001) - che ha rimesso l'intera disciplina al contratto individuale, prescrivendo, per "il trattamento economico fondamentale", che assuma, come parametri di base, "i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali" e, per il "trattamento economico accessorio", che sia "collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione" -, la retribuzione di posizione, che riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprime lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo, non può essere attribuita nella misura massima dell'emolumento per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto (principio affermato in controversia concernente il diritto alla retribuzione di posizione di un dirigente di un ente locale, nella specie dirigente di settore coordinatore-vice segretario generale dell'Amministrazione provinciale, per un periodo successivo al 30 giugno 1998).

La retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e, esprimendo lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale, non può essere attribuita nella misura massima per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto; la retribuzione di risultato corrisponde, invece, all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione.

C. Conti n. 139/2007

Costituisce fonte di danno erariale la condotta di amministratori e dipendenti che, in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, hanno corrisposto al vice segretario comunale l'indennità di direttore generale specificamente prevista dall'art. 108, D.Lgs. n. 267 del 2000 per la figura del City Manager; la ratio della norma è, infatti, quella di remunerare le professionalità esterne all'ente locale, tanto che l'incarico è attribuibile in via residuale al segretario comunale (in qualità dipendente dell'apposita agenzia e non dell'ente comunale) ma non può essere conferito alla dirigenza dell'ente locale.

Cons. Stato n. 7101/2004

La proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico.

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