(massima n. 1)
Si deve considerare legittima la corresponsione dell'indennitą perequativa di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, quantificata e riconosciuta con D.P.C.M. del 3 gennaio 2001 solo a favore dei Colonnelli e dei Brigadieri Generali delle FF.AA. nonché ai gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile, dovendosi escludere, dato il senso letterale con cui va interpretato il suddetto D.P.C.M., che detta indennitą spetti al personale privo di detto inquadramento.