(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nei casi di svolgimento d'incarichi dirigenziali conferiti temporaneamente a personale inquadrato in un profilo professionale di qualifica non dirigenziale, il trattamento differenziale per lo svolgimento delle superiori mansioni include la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione della pienezza delle funzioni dirigenziali, con assunzione di responsabilità in ordine al perseguimento degli obiettivi assegnati, comporta necessariamente, anche in relazione al principio dell'adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (Sez. Un. n. 3814/2011; n. 12193/2011; n. 7823/2013). L'attribuzione degli obiettivi si pone, dunque, rispetto al diritto a percepire la retribuzione di risultato, quale presupposto normativo e contrattuale, e da ciò consegue che va escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell'espletamento di funzioni superiori (Cass. n. 04622/2018).