(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, ex artt. 19 e 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la specificitā delle retribuzioni accessorie, quali la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, strutturalmente collegate al valore economico di ogni posizione dirigenziale, consente la previsione di una pluralitā di fasce retributive anche nell'ambito di una determinata qualifica dirigenziale. Ne consegue che non viola il principio di paritā di trattamento retributivo sancito dall'art. 45, secondo comma, D.Lgs. n. 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area.