(massima n. 1)
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria č collocata in un ruolo unico, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., che non si applica ai dirigenti, né dā luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato.