(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto Regioni-Autonomie locali, gli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. sottoscritto il 10.4.1996 - alla cui diretta interpretazione la Corte di Cassazione può procedere applicando le norme di ermeneutica contrattuale - non consentono di ritenere che al dirigente spetti un distinto compenso di posizione per ognuno dei servizi amministrativi assegnati. Infatti, l'interpretazione sistematica di tali clausole contrattuali, conduce a ritenere che la previsione di cui all'art. 39, secondo cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo, è semplicemente diretta a concretizzare la necessità di graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 30/03/2001 num. 165, senza che se ne possa inferire alcuna implicita affermazione di un maggior contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente, nel caso di copertura di più servizi amministrativi.