(massima n. 1)
In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensivitā del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attualmente, art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non č derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione. (Fattispecie relativa all'attivitā di presidente di nucleo di valutazione assegnata ad un dirigente del Ministero dell'istruzione).