Cass. civ. n. 6015/2020
In tema di reddito di impresa, ove le spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale siano state iscritte nell'attivo patrimoniale, benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24 (analogo al successivo OIC n. 24) stante l'alto grado di aleatorietà di tali costi, l'art. 108 T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis") ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in cinque anni secondo l'ammortamento civilistico.
Cass. civ. n. 26122/2019
In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili gli interessi passivi su finanziamenti di cui all'art. 2425, comma 1, lett. c), che al punto 17 comprende proprio gli interessi e gli altri oneri finanziari intesi, questi ultimi, quali operazioni connesse a prestazioni di natura finanziaria, ovvero tutti i costi bancari direttamente imputabili ad operazioni di finanziamento, prestito, o relativi ad operazioni finanziarie effettuate dal contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva qualificato costi per servizi, deducibili a fini IRAP, quelli sostenuti dalla società contribuente non per ottenere finanziamenti bancari ma per consentire l'erogazione di finanziamenti per operazioni finanziarie sostenute da soggetti terzi, clienti della stessa).
Cass. civ. n. 20731/2019
In tema di determinazione del reddito di impresa costituiscono spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società che non danno luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, ossia quelli correlati ad iniziative rivolte a soggetti terzi rispetto alla società che li sostiene, in quanto solo la rilevanza esterna di una determinata iniziativa è idonea ad accrescerne il prestigio.
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In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale, poiché l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.
Cass. civ. n. 6092/2019
In tema spese di pubblicità e di rappresentanza sostenute dalle imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici, sono deducibili esclusivamente i costi relativi alla concessione di premi, vantaggi pacuniari o in natura, purché ricollegabili all'attività espletata dal medico e di valore trascurabile o comunque coerente con la prassi corrente, le spese relative all'organizzazione di convegni e congressi scientifici, qualora siano di breve durata e prevedano la partecipazione di un numero ristretto di medici specialisti, nonché le spese sostenute per campioni gratuiti di medicinali per uso umano ceduti ai medici autorizzati a prescriverli, nei limiti quantitativi previsti dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non trascurabile il valore di omaggi di importo superiore ad euro 25,82, considerato complessivamente in ragione del singolo medico beneficiario e del periodo di imposta di riferimento).
Cass. civ. n. 1795/2019
In tema di IVA sono detraibili come spese di pubblicità quelle di ospitalità per la stampa specializzata e le personalità invitate a presenziare ad eventi fieristici organizzati dal contribuente in quanto finalizzate, prevalentemente, alla pubblicizzazione dei beni prodotti o dei servizi prestati dall'azienda.
Cass. civ. n. 27550/2018
La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.
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Il mancato versamento delle imposte in relazione ad un negozio qualificato in modo giuridicamente corretto dall'amministrazione finanziaria integra un'ipotesi di evasione fiscale e non già di elusione, che ricorre quando uno strumento negoziale è utilizzato allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale mediante un uso distorto della normativa fiscale, sicché non possono trovare applicazione le disposizioni di legge ed i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna ed unionale, in tema di abuso del diritto. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto indeducibili dalle imposte sui redditi i costi di un finanziamento a fondo perduto e conseguentemente indetraibile l'IVA,trattandosi di operazione fuori dal campo di applicazione di tale imposta).
Cass. civ. n. 21085/2018
Nell'ipotesi di cessione anticipata del contratto di leasing, in capo al cessionario sorge sia il diritto di utilizzare il bene, sia quello di esercitare il diritto di riscatto, sicché il corrispettivo è assoggettato ad un diverso regime fiscale, in quanto la parte che riguarda il diritto di godere del bene si correla ai canoni futuri e va ripartita con la tecnica dei risconti sulla durata residua del negozio, mentre quella afferente l'opzione di acquisto può essere ammortizzata solo nel caso di eventuale esercizio del diritto di riscatto, con l'ulteriore conseguenza che il cessionario, ai fini della determinazione delle quote imputabili a ciascun esercizio, deve fare riferimento alla differenza tra il costo sostenuto e la sopravvenienza attiva tassabile, ovvero al valore "normale" netto del bene ai sensi degli artt. 9, comma 3, e 88, ultimo comma, TUIR.
Cass. civ. n. 21065/2018
In tema di reddito d'impresa, costituiscono spese relative a più esercizi, deducibili nel limite della quota imputabile a ciascuno di essi, i costi sostenuti per migliorie apportate ad immobili condotti in locazione, in quanto la nozione "spese di impianto", ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, ricomprende quelle effettuate non solo in occasione dell'avviamento o dell'insediamento "dell'impianto" adibito ad attività economica organizzata, ma anche "sull'impianto" durante la vita dello stesso, con addizioni che ne aumentano il pregio o ne garantiscono la funzionalità.
Cass. civ. n. 16223/2018
In tema di redditi di impresa, i costi di partecipazione alle fiere, avendo la finalità di incrementare le vendite, rientrano nelle spese di pubblicità e, pertanto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", novellata dal d.lgs. n. 344 del 2003 ed antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 244 del 2016 conv. in l. n. 19 del 2017), sono deducibili integralmente nell'esercizio nel quale sono stati sostenuti, ove il contribuente non scelga - mediante opzione immodificabile - di imputarle forfettariamente, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Cass. civ. n. 15843/2018
Le spese di rappresentanza, ai fini delle detrazioni dell'IVA ex art. 19 bis-1, comma 1, lett. h), del d.P.R. n. 633 del 1972, sono quelle sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la qualificazione come spese di rappresentanza di quelle per la sistemazione di un'area pertinenziale dello stabilimento, destinata a verde, in quanto, sebbene volte a migliorare l'immagine dell'impresa, riguardavano beni aziendali).
Cass. civ. n. 12676/2018
In tema di redditi d'impresa, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obbiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le stesse, che, nella prima ipotesi, coincidono con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio, nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre, nell'altra, consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.
Cass. civ. n. 10636/2018
In tema d'IRPEG, ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, i costi sostenuti per la cessione gratuita a v.i.p. dei capi d'abbigliamento griffati di produzione del contribuente, senza alcun obbligo giuridico d'indossarli in manifestazioni pubbliche, integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e non di pubblicità o propaganda, interamente deducibili, mancando un collegamento obiettivo ed immediato con la promozione di un prodotto o di una produzione e con l'aspettativa diretta di un maggior ricavo.
Cass. civ. n. 4163/2018
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, l'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale, sicché il reddito fondiario derivante da terreni e fabbricati strumentali direttamente utilizzati per tali attività non subisce la trasformazione in reddito d'impresa ex art. 40, comma 1, dovendosi, al contrario, escludere dalla norma agevolatrice le rendite conseguenti a negozi di diritto privato stipulati con terzi aventi ad oggetto i suddetti beni e solo successivamente destinate a realizzare gli scopi sociali dell'ente.
Cass. civ. n. 3807/2018
L'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", per il quale l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente per tali finalità non costituisce attività commerciale, non esclude che, ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto, siano soggetti ad imposta i redditi provenienti da altre attività svolte da tali enti, come quelli fondiari derivanti dalla locazione di immobili, senza che assuma rilevanza la circostanza che i proventi di dette attività siano statutariamente destinati all'esercizio dell'attività istituzionale.
Cass. civ. n. 28695/2017
In tema di detrazione IVA, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 541 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), attuativo della direttiva n. 92/28/CEE, ferma la distinzione tra spese di rappresentanza, relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, e spese di pubblicità o di propaganda, afferenti iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell'attività svolta, rientrano in queste ultime le spese sostenute da una società farmaceutica in occasione di un congresso o convegno medico avente la finalità di rendere noto un farmaco presso la classe medica, sempre che di breve durata ed a partecipazione ristretta di specialisti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ricondotto a spese di pubblicità quelle sostenute da una contribuente per l'organizzazione di un convegno medico, ritenendolo finalizzato a portare a conoscenza l'offerta di un prodotto, senza accertare se lo stesso avesse avuto in concreto, cioè in ragione della breve durata e della partecipazione ristretta, finalità di informazione scientifica piuttosto che di intrattenimento).
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In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, comma 3, c.p.c., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.
Cass. civ. n. 1687/2016
L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, è inapplicabile, pure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. n. 502 del 1992, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già di questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere" oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Veneto, 12/01/2009).
Cass. civ. n. 21977/2015
In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, comma 2) del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 16/12/2008)
Cass. civ. n. 26179/2014
In tema di imposte sui redditi, le plusvalenze iscritte in base a rivalutazioni volontarie di immobilizzazioni finanziarie, che non siano prescritte o consentite da apposita legge senza tassazione, se non eventualmente sostitutiva, non concorrono alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati, di cui, pertanto, si deve tener conto tra le rimanenze iniziali per un valore che non può eccedere il costo di acquisto o, se minore, il valore desumibile dall'andamento del mercato e non può comprendere le rivalutazioni volontariamente operate dal contribuente nel precedente esercizio, attesa la portata generale dell'art. 76 (ora 110), lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come novellato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, e la sua "ratio" intrinsecamente limitativa degli interventi distorsivi delle rivalutazioni volontarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la società contribuente potesse, ai fini fiscali, iscrivere le sue partecipazioni societarie tra le rimanenze iniziali di bilancio ad un valore superiore al costo di acquisto e comprensivo di rivalutazione volontaria, pari al corrispettivo pattuito per le stesse in sede di preliminare di vendita, in questo modo eliminando, e sottraendo a tassazione, nell'esercizio successivo la plusvalenza da cessione). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Abruzzo sez. dist. Pescara, 14/08/2008).
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In tema di reddito d'impresa, l'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consente di scegliere solo tra la deduzione integrale immediata delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio in cui sono state sostenute e quella in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, sicché al contribuente non spetta uno "ius variandi" rispetto al vincolante criterio legale e la sua opzione, immodificabile, va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l'ammortamento. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Abruzzo sez. dist. Pescara, 14/08/2008)
Cass. civ. n. 16812/2014
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale verifica potesse considerarsi compiuta in presenza di una motivazione che apoditticamente collegava l'incremento del volume delle scommesse sulle corse dei cavalli con i costi sostenuti per catering, ricevimenti, ristorazione e pernottamenti all'interno di un ippodromo). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 26/04/2012).
Cass. civ. n. 9791/2014
In tema di IRPEG, l'esenzione dal relativo pagamento sancita dall'art. 88, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguarda solo gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, i consorzi ed associazioni tra enti locali, nonché gli enti gestori di demani collettivi, non anche gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie (nella specie l'Istituto Regina Margherita), che, invece, sono assoggettati al pagamento in forza del combinato disposto di cui agli artt. 87, primo comma, lett. c), 88, secondo comma, e 108 del d.P.R. cit. che assegna rilievo all'attività, non commerciale, per cui detti enti sono stati istituiti. Ne consegue che il reddito complessivo di questi ultimi va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, che mantengono la loro autonomia impositiva e non confluiscono nell'unica categoria del reddito d'impresa, senza che sia applicabile la deroga di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 917 cit. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. della Sicilia, Sez. dist. di Messina, 21/11/2008).
Cass. civ. n. 17961/2013
In tema di IRPEG, va esclusa l'esenzione dall'imposta in favore della Cassa Nazionale del Notariato, che ha natura di ente previdenziale di diritto privato in forza del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed opera secondo criteri di gestione autonoma e privatistica atteso che l'art. 88 del D.P.R. n. 917, "ratione temporis" vigente, è applicabile - alla stregua di una interpretazione sistematica degli artt. 87, 88 e 108 del medesimo D.P.R. - ai soli enti pubblici tassativamente elencati in quanto diramazione dello Stato e soggetti a criteri gestionali propri delle amministrazioni pubbliche. Né la disciplina di vantaggio è suscettibile di estensione analogica in ragione del carattere eccezionale delle norme tributarie in materia di esenzione e agevolazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 27/11/2007).
Cass. civ. n. 13851/2010
In tema di imposte sui redditi, nella disciplina dell'art. 74, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile "ratione temporis" all'esercizio 1994, le spese per la selezione, formazione manageriale ed aggiornamento tecnico professionale del personale non costituiscono una categoria omogenea ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, in quanto soltanto le spese di formazione ed aggiornamento possono considerarsi pluriennali, e quindi deducibili in più esercizi, mentre tali non sono le spese relative alla selezione del personale. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 27/05/2002)
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In tema di imposte sui redditi, l'art. 64, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile "ratione temporis" all'esercizio 1994, laddove prevede che le imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, sono deducibili dal reddito d'imprese nell'esercizio in cui avviene il pagamento, usa il termine imposte in senso ampio, come sinonimo del genere tributo, così riferendosi anche alla tassa sui contratti di borsa di cui all'art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278, che, quindi, è deducibile nel solo anno del pagamento e non rientra nella categoria delle spese pluriennali deducibili in più esercizi prevista dall'art. 74, terzo comma, essendo la prestazione patrimoniale imposta sui contratti di borsa non una spesa, ma un tributo pagato sulla spesa effettuata per l'acquisto di titoli mobiliari. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 27/05/2002)
Cass. civ. n. 22790/2009
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'affidamento da parte di più imprese ad un consorzio della gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune (pubblicità, rappresentanza, sicurezza, logistica, ecc.) con sopportazione della relativa spesa "pro quota", non spoglia l'impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale, né attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale, con la conseguenza che: 1) tanto il consorzio, quanto ogni singola consorziata, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ed il reddito derivante dall'esercizio delle rispettive imprese commerciali è soggetto ad imposta, nei modi stabiliti dall'art. 51, e segg., del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 2) l'impresa consorziata (come pure il consorzio) è parte del rapporto tributario avente ad oggetto il risultato della propria attività economica, da cui deriva la legittimazione ad impugnare la pretesa fiscale espressa nell'atto impositivo; 3) la parte di spesa affrontata da ciascuna impresa, in base al patto consortile, per assicurarsi i vantaggi derivanti dall'istituzione del consorzio, non ha in se stessa, indefettibilmente, la connotazione d'inerenza, ai sensi ed ai fini dell'art. 75, comma 5, del d.P.R. cit., essendo invece ogni consorziata tenuta a dimostrare, ai fini della deducibilità, se ed in quale misura, tale spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio e si riferisca (anche) ad attività o beni propri (inerenza), da cui siano derivati ricavi od altri proventi che abbiano concorso a formarne il reddito. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 13/02/2001).
Cass. civ. n. 9657/2007
In tema di imposte sui redditi, il criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza, diversamente disciplinate dall'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, va individuato nella diversità, anche strategica, dei rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e collegati nel primo ad un incremento più o meno immediato della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in determinati contesti, anche temporali: pertanto, fermo restando che entrambe le tipologie di costi debbono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell'impresa, e che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, gli interessi, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Maggio 2000).
Cass. civ. n. 8344/2006
In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 74, terzo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere la deducibilità delle spese relative a più esercizi, non reca, a differenza dell'art. 67, secondo comma, alcuna tipizzazione dei criteri di esposizione di tali componenti negativi del reddito. Pertanto, la ripartizione pluriennale dei costi in questione non può aver luogo semplicemente applicando i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti, dovendo l'impresa indicare specifici criteri commisurati alla durata dell'utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio. (cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 18 Novembre 1999).
Cass. civ. n. 6650/2006
In tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la semplice produzione di documenti di spesa (nella specie, "note spese" liquidate da una società ai propri dipendenti) non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all'attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 26 Marzo 1999).
Cass. civ. n. 372/2006
In tema di reddito d'impresa, per le spese di rappresentanza l'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consente al contribuente di scegliere, analogamente a quanto previsto dal precedente comma primo per le "spese relative a studi e ricerche", fra la deduzione nel solo esercizio di competenza e quella per quote costanti negli esercizi successivi - analoga "ratio" presiedendo alla deducibilità, ai sensi dell'art. 74, comma secondo, prima parte, delle spese di pubblicità nell'esercizio di competenza ovvero negli esercizi successivi per quote costanti -, sicché non si applica, in presenza di una siffatta specifica previsione, la norma di carattere generale del successivo art. 75, comma secondo, lettera b), che stabilisce la contabilizzazione delle spese per servizi alla data in cui le prestazioni sono ultimate. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 22 Aprile 1999).