(massima n. 1)
L'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", per il quale l'esercizio di attivitą previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente per tali finalitą non costituisce attivitą commerciale, non esclude che, ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto, siano soggetti ad imposta i redditi provenienti da altre attivitą svolte da tali enti, come quelli fondiari derivanti dalla locazione di immobili, senza che assuma rilevanza la circostanza che i proventi di dette attivitą siano statutariamente destinati all'esercizio dell'attivitą istituzionale.