(massima n. 1)
In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili gli interessi passivi su finanziamenti di cui all'art. 2425, comma 1, lett. c), che al punto 17 comprende proprio gli interessi e gli altri oneri finanziari intesi, questi ultimi, quali operazioni connesse a prestazioni di natura finanziaria, ovvero tutti i costi bancari direttamente imputabili ad operazioni di finanziamento, prestito, o relativi ad operazioni finanziarie effettuate dal contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva qualificato costi per servizi, deducibili a fini IRAP, quelli sostenuti dalla societą contribuente non per ottenere finanziamenti bancari ma per consentire l'erogazione di finanziamenti per operazioni finanziarie sostenute da soggetti terzi, clienti della stessa).