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Articolo 11 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Determinazione dell'imposta

Dispositivo dell'art. 11 TUIR

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  2. b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  3. c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  4. d) oltre 50.000 euro, 43 per cento(1)(2).

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16 bis nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi(3).

Note

(1) Comma modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234.
(2) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. ".
(3) Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Massime relative all'art. 11 TUIR

Cass. civ. n. 23852/2019

Il contribuente che vanta un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria può scegliere, nella dichiarazione dei redditi, tra il rimborso di detto credito ovvero la sua compensazione, sussistendo tra tali opzioni un rapporto di alternatività, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come è stato in seguito confermato dall'art. 7, comma 2, lett. i), del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, il quale ha riconosciuto la possibilità di modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione mediante dichiarazione integrativa da presentare entro un determinato termine di scadenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che la società cessionaria di un credito di imposta potesse modificare l'originaria richiesta di rimborso formulata dalla cedente, con quella di compensazione, non essendo applicabile "ratione temporis" l'art. 7 comma 2, lett. i), del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011).

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