(massima n. 1)
In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, comma 2) del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilitą di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicitą o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attivitą svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attivitą sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 16/12/2008)