Cons. Stato n. 2528/2017
L'azione popolare prevista nel nostro ordinamento dall'art. 9 D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia" ha carattere e natura di azione sostitutiva, di modo che costituisce suo presupposto necessario la sola omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi. Infatti, attraverso l'azione in questione l'elettore può far valere in giudizio le azioni o i ricorsi che in via principale spettano all'ente locale rimasto inerme e, in secondo luogo, occorre che l'azione e il ricorso siano volti alla tutela di posizioni giuridiche dell'ente locale (cui egli si sostituisce), nei confronti di possibili pregiudizi derivanti da azioni od omissioni di terzi, da fatti od atti compiuti da privati o anche da altre pubbliche amministrazioni, per la tutela anche di interessi generali della collettività.
C. Conti n. 599/2010
Il disposto dell'art. 9 T.U.E.L. n. 267 del 2000 per cui ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia, è di stretta interpretazione, e di conseguenza esso non trova applicazione nel caso di azione per responsabilità amministrativa, stante l'esclusività della legittimazione attiva.
Cons. Stato n. 2457/2010
L'azione popolare, di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 267 del 2000, ha natura sostitutiva e non correttiva, onde il suo presupposto necessario va rinvenuto soltanto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle azioni e dei ricorsi che gli competevano.
Cass. pen. n. 31565/2009
È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 267 del 2000.
Cass. pen. n. 19081/2009
Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall'art. 9, comma terzo, del D.L.vo n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall'art. 318, comma secondo, del D.L.vo n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. (Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune).
Cass. pen. n. 19883/2009
Le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la costituzione in proprio dell'associazione "Legambiente Onlus" ai fine di richiedere il risarcimento del solo danno non patrimoniale). Rigetta, App. Venezia, 1 ottobre 2008.
Trib. Sup. acque n. 124/2008
Né il Comune né la Comunità montana (circa la quale nessuna norma esiste al riguardo) può considerarsi ente istituzionalmente preposto alla tutela dell'ambiente, tanto più dopo l'intervenuta abrogazione dell'azione popolare (ex art. 9 comma 3, T.U. enti locali) in materia di danno ambientale (in sostituzione del Comune eventualmente rimasto inerte) ex artt. 311 ss., D.Lgs. n. 152 del 2006, tanto più se si considera che il vincolo idrogeologico può riferirsi solo ad interessi edificatori o di pertinenza della pubblica incolumità.
C. Conti n. 148/2008
Il comune che, in caso di esercizio di azioni popolari, assume a proprio carico le spese di giudizio derivanti dalle relative sentenze emesse dal Commissariato usi civici applica i principi sulle spese di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in base al quale ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore e non sussiste quindi una responsabilità amministrativa degli amministratori comunali.
Cons. Stato n. 1419/2008
Il termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58 D.Lgs. n. 490 del 1999 (art. 60 comma 1), è riferito non alla mera adozione dell'atto, ma alla sua notificazione all'alienante e all'acquirente (art. 60 comma 2); tale disciplina unitaria non è derogata, nemmeno, nell'ipotesi di rinuncia all'acquisto da parte del Ministero, con riferimento ai termini di esercizio del diritto in favore di regioni, province o comuni (art. 61). Qualora venga promossa un'azione popolare, l'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che "in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore (Conferma Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1699 del 2003).