(massima n. 2)
Anche dopo il decreto legislativo n. 152 del 2006, le associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali, dal momento che l'espressa previsione legislativa della possibilitą di costituzione di parte civile per lo Stato e per gli enti pubblici territoriali non esclude l'applicabilitą delle regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile. In ogni caso le nuove regole sulla costituzione di parte civile per danni ambientali, avendo natura processuale, si applicano solo alle costituzioni effettuate dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma restano salve quelle gią ammesse in base alla precedente disciplina.