(massima n. 1)
Né il Comune né la Comunità montana (circa la quale nessuna norma esiste al riguardo) può considerarsi ente istituzionalmente preposto alla tutela dell'ambiente, tanto più dopo l'intervenuta abrogazione dell'azione popolare (ex art. 9 comma 3, T.U. enti locali) in materia di danno ambientale (in sostituzione del Comune eventualmente rimasto inerte) ex artt. 311 ss., D.Lgs. n. 152 del 2006, tanto più se si considera che il vincolo idrogeologico può riferirsi solo ad interessi edificatori o di pertinenza della pubblica incolumità.