(massima n. 1)
Il termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58 D.Lgs. n. 490 del 1999 (art. 60 comma 1), č riferito non alla mera adozione dell'atto, ma alla sua notificazione all'alienante e all'acquirente (art. 60 comma 2); tale disciplina unitaria non č derogata, nemmeno, nell'ipotesi di rinuncia all'acquisto da parte del Ministero, con riferimento ai termini di esercizio del diritto in favore di regioni, province o comuni (art. 61). Qualora venga promossa un'azione popolare, l'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che "in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore (Conferma Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1699 del 2003).