(massima n. 1)
L'azione popolare, di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 267 del 2000, ha natura sostitutiva e non correttiva, onde il suo presupposto necessario va rinvenuto soltanto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle azioni e dei ricorsi che gli competevano.