(massima n. 1)
Il comune che, in caso di esercizio di azioni popolari, assume a proprio carico le spese di giudizio derivanti dalle relative sentenze emesse dal Commissariato usi civici applica i principi sulle spese di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in base al quale ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore e non sussiste quindi una responsabilità amministrativa degli amministratori comunali.