(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 9 T.U.E.L. n. 267 del 2000 per cui ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia, è di stretta interpretazione, e di conseguenza esso non trova applicazione nel caso di azione per responsabilità amministrativa, stante l'esclusività della legittimazione attiva.