(massima n. 1)
L'azione popolare prevista nel nostro ordinamento dall'art. 9 D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia" ha carattere e natura di azione sostitutiva, di modo che costituisce suo presupposto necessario la sola omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi. Infatti, attraverso l'azione in questione l'elettore può far valere in giudizio le azioni o i ricorsi che in via principale spettano all'ente locale rimasto inerme e, in secondo luogo, occorre che l'azione e il ricorso siano volti alla tutela di posizioni giuridiche dell'ente locale (cui egli si sostituisce), nei confronti di possibili pregiudizi derivanti da azioni od omissioni di terzi, da fatti od atti compiuti da privati o anche da altre pubbliche amministrazioni, per la tutela anche di interessi generali della collettività.