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Articolo 13 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 24/01/2026]

Sanzioni interdittive

Dispositivo dell'art. 13 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  2. b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25, comma 5 e 25 octies 2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni(1).

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211.

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