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Articolo 82 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

(Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Diritto al risarcimento e responsabilità

Dispositivo dell'art. 82 GDPR

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

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Consulenze legali
relative all'articolo 82 GDPR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. D. B. chiede
martedì 31/01/2023 - Veneto
“Buongiorno,
il padre del bambino che non vive con mia figlia, pubblica su profilo Instagram privato (non pubblico) delle foto del minore, anni 2. Le foto sono visibili solo da chi è stato accettato come follower e noi non possiamo vederle ma sappiamo che ci sono per testimonianze di terzi che mi han fatto vedere sul cellulare la foto.
Domande:
1. è legale da parte del padre ?
2. come posso dimostrarlo ?
Grazie”
Consulenza legale i 17/02/2023
Gentile cliente,
il lessico del quesito non è molto chiaro quanto all’identificazione dei soggetti coinvolti.

Premesso che questa redazione ha interpretato quanto scritto nel seguente modo:

Lei è il padre di una ragazza/donna che ha avuto un figlio con un uomo. Lei ha riconosciuto il bambino ma evidentemente la relazione citata è finita.
Il padre del bambino posta le foto oggetto della richiesta di consulenza.

Si osserva quanto segue.

Al fine di pubblicare una foto del figlio minore occorre il consenso di entrambi i genitori.
Non si pongono quindi particolari problemi dal punto di vista giuridico se vi è il consenso tra gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.

Qualche rilievo di carattere giuridico si manifesterebbe qualora vi fosse il dissenso della madre (in ogni caso da provare) riguardante la pubblicazione delle foto in oggetto.

La risposta alla seconda domanda attiene all’architettura del social network citato: occorre quanto meno uno screeshot con certificazione temporale.



Anonimo chiede
venerdì 18/11/2022 - Umbria
“Buongiorno vi racconto la mia storia.
Qualche anno fa (2019-2021) mi e' capitato di scambiare messaggi anche a sfondo sessuale con una donna sposata (storia durata più o meno un anno e mezzo circa SOLO DI MESSAGGI). NEL 2021 mi sono sposato così mesi prima ho deciso di spegnere con questa donna. Ad oggi io sono sposato con un bimbo. In questi giorni il marito della donna scopre i messaggi che lei aveva lasciato salvati nel cel e in parte lo gira a mia moglie. Detto ciò posso io esporre denuncia verso il soggetto/soggetti che hanno invito questi messaggi per molestia o altro richiedendo risarcimento?
Vi ringrazio anticipatamente”
Consulenza legale i 05/12/2022
Gentile cliente,
la condotta da Lei descritta non assume disvalore penale, a maggior ragione con l’oscuramento del nominativo del mittente originario.

Occorre analizzare il contenuto dei messaggi per comprendere se vi siano dati ulteriori che possano avere qualche valore giuridico ed integrare taluna delle fattispecie disciplinate dal codice penale.

Si ricorda infine che la richiesta di risarcimento del danno, in sede civile o amministrativa, anche ai sensi dell’art. 82 GDPR, o in sede penale attraverso l’eventuale costituzione di parte civile, presuppone- è ovvio- un danno che deve essere provato.