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Articolo 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

(Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

Dispositivo dell'art. 13 GDPR

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

  1. a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
  2. b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
  3. c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
  4. d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
  5. e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
  6. f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

  1. a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  2. b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  3. c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  4. d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  5. e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
  6. f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 13 GDPR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. M. chiede
venerdì 15/07/2022 - Lombardia
“La mia abitazione ha fronte sulla pubblica via ed ingresso sul lato opposto.
Vi si accede dalla strada pubblica attraversando l'area di esclusiva mia proprietà che costeggia il lato dell'edificio di congiunzione del suo fronte con il retro fino al suo termine.
Termine definito da recizione mobile (cancello) di mia proprietà che separa la mia area di transito dal giardino dell'edificio residenziale, molto più arretrato, della confinante proprietà.
A lato del predetto cancello, costruito sull'area di mia proprietà è un muretto altezza uomo a protezione alla vista del vicino del cancello pedonale, ortogonale alla recinzione, d'ingresso alla porta della mia abitazione distante pochi metri.
Muretto ospitante 1 videcitofono per 1° piano del mio domicilio ed una predisposizione per il suo piano terra.
Risultando interclusa, la proprietà confinante gode di volontaria servitù di passaggio per la mia da e per la pubblica via.
Forse in arbitraria estensione di tale conesso suo diritto, senza nemmeno chiedere, il vicino ha occupato con videocitofono etichettato a suo nome l'alloggiamento predisposto a muro e dal balcone della sua abitazione ha installato una telecamera, visibile dalla mia abitazione, puntata sulla medesima e sulla sua area di transito.
Soluzione pratica e economica, quella del vicino, ad evitare la realizzazione di un proprio ingresso al suo giardino su area sua di proprietà?.

Intenderei inviare la seguente lettera, dopo vostro consiglio, secondo le indicazioni del garante privacy prima del ricorso

La telecamera installata all'angolo del suo balcone puntata sulla mia abitazione (oltre a possibili altre nascoste), e il videocitofono, di Sua iniziativa installato all'interno della mia proprietà sul muro posto all'ingresso del mio domicilio, di fatto superandone l'ostacolo alla Sua vista di chi vi accedesse, costituiscono violazione di norme vigenti.
La lesione permanente di diritti altrui da Lei posta in essere può solo risolversi con la rimozione degli apparati tecnologici citati che vorrà attuare entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente.
Distinti saluti

Chiedo quali le possibili ulteriori azioni, compresa la possibilità di disistallare direttamente quanto arbitrariamente installato su bene di mia proprietà.”
Consulenza legale i 24/08/2022
In relazione al quesito posto si svolgono le seguenti osservazioni.
Quanto alla videosorveglianza in abitazioni private si possono distinguere due ipotesi.
La prima riguarda le riprese su un’area di esclusiva proprietà di colui che installa l’apparecchio, situazione che non pone particolari problematiche con riguardo alla c.d. privacy.
Non si è infatti soggetti all’ambito di applicazione della normativa in materia dei dati personali a condizione che l’angolo visuale sia limitato a spazi di esclusiva pertinenza del Titolare.
La seconda si configura invece quando la videoripresa ha ad oggetto anche aree pubbliche (c.d. pubblica via) o aree di terzi.
Secondo la giurisprudenza europea (v. sent. C-212/13 Corte di Giustizia UE) sussiste un divieto generale di riprendere la c.d. pubblica via.
La ripresa o la detenzione di tali immagini non è legittima senza il consenso dell’interessato, pertanto, le telecamere installate sull’esterno di un’abitazione privata il cui raggio d’azione comprenda la strada o altro luogo pubblico sono da considerarsi illecite.
Tuttavia, può configurarsi un legittimo interesse alla protezione dei propri beni quali la salute, il patrimonio o la famiglia.
Quindi occorre predisporre idonee misure quali, ad esempio, la c.d. “informativa breve” con cui si avvisano i terzi della presenza di un sistema di videosorveglianza (sul punto v. Cass. civ., sent. 20527/2019)
Qualora venga effettuata registrazione questa deve essere specificata.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo massimo di 24 ore e non possono in alcun modo essere diffuse, salvo casi di carattere eccezionale.
Si possono conservare anche per un periodo maggiore, tuttavia tale esigenza deve essere ben motivata.
E’ inoltre consigliabile la disattivazione eventuale dell’audio.
Quanto al videocitofono.
Questo deve essere regolato in modo che l'angolo di ripresa sia il più possibile ristretto e quindi idoneo ad "intercettare" esclusivamente aree di pertinenza del Titolare, attraverso l’utilizzo di un oscuramento dell’angolo visuale medesimo ad opera di un tecnico esperto.
Ad ogni buon conto, si consiglia, per il momento, l’assistenza di un legale di fiducia esperto nella materia della privacy e tutela dei dati personali al fine di predisporre una lettera di intervento da indirizzare nei confronti del vicino, chiedendo la rimozione e/o adeguamento degli apparecchi installati.