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Articolo 2645 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

Dispositivo dell'art. 2645 ter Codice Civile

(1)Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso(2). I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

Note

(1) L'articolo è stato inserito dal D. L. 30 dicembre 2005, n. 273, poi convertito con la L. 23 febbraio 2006, n. 51, all'art. 39 novies.
(2) In tale innovativa disposizione è evidente il riferimento ai patrimoni di destinazione creati con figure atipiche, primi fra tutti i trust, i quali ottengono sempre maggiore riconoscimento all'interno del nostro ordinamento: viene creato un trust quando un soggetto affida determinati beni al controllo di un altro, denominato trustee, cioè amministratore fiduciario. La caratteristica principale di questo negozio atipicamente formato consiste nel fatto che i beni che ne fanno parte formano un patrimonio separato ed autonomo, non divenendo parte del patrimonio del trustee.

Ratio Legis

La norma in esame vuole confermare la non tassatività dell'elencazione delle categorie degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. (v. 2643), introducendo l'ulteriore possibilità di porre in essere la pubblicità dichiarativa anche per i negozi atipici (v. 1322).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2645 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 29507/2020

L'istituzione di un "trust" ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del "trustee", che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza.

Cass. civ. n. 3697/2020

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018).

L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere.

Cass. civ. n. 29727/2019

L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust". (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/08/2017).

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F.G. chiede
lunedì 04/10/2021 - Toscana
“Nel caso di un immobile conferito solo in un concordato preventivo con clausola di approvazione del concordato stesso, nel caso in cui dopo 10 anni si addiviene al fallimento della società , l'immobile ritorna nelle mani di chi lo aveva conferito non essendo di proprietà della società ammessa alla procedura ?”
Consulenza legale i 08/10/2021
Dal tenore del quesito, sembra che nel caso esposto sia stato effettuato un atto di destinazione c.d. di "supporto" da parte di un destinante terzo alla società beneficiaria.
Tale atto sarebbe eventualmente trascrivibile ai sensi dell’art. 2645 ter del c.c. al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.
La norma, inoltre, prevede che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possano costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.
Gli atti di destinazione non possono eccedere i novanta anni o la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

Tale vincolo di destinazione, tuttavia, non comporta il trasferimento della proprietà del bene destinato alla società beneficiaria, ma soltanto della disponibilità del bene stesso.
Esso viene, così, destinato al perseguimento dello scopo di cui all’atto di destinazione; nella circostanza di cui al quesito sembra che l'immobile fosse destinato al pagamento o alla garanzia del pagamento dei debiti sociali.

Nel caso di specie, oltretutto, si riferisce che nell’atto di destinazione sarebbe stata inserita la condizione per cui l’immobile sarebbe stato “conferito” esclusivamente in caso di approvazione del concordato.
Per tali ragioni, stante la mancata approvazione del concordato e la dichiarazione di fallimento della società beneficiaria, riteniamo che la disponibilità dell’immobile sia ad oggi da rinvenirsi in capo al soggetto terzo ex-destinante; così come la proprietà, che in ogni caso non è mai stata trasferita.