Segnaliamo una recentissima
sentenza della Terza Sezione Civile della Cassazione, la n. 7361 del 15 marzo 2019, secondo cui la prova della presenza
recente di una macchia d'olio,
non prevedibile e dunque non evitabile da parte del
Comune per il fatto di essersi formata
poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del
danno,
grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di
presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento.
Questa la vicenda affrontata dalla sentenza.
Un motociclista aveva citato in giudizio Roma Capitale, in qualità di Ente proprietario della
strada, al fine di ottenere il
risarcimento dei danni alla persona ed alla motocicletta di sua proprietà, causati dalla caduta provocata da una macchia d'olio presente sul manto stradale.
La domanda veniva rigettata, sia pure sulla base di motivazioni diverse, sia in primo che in secondo grado. Contro la decisione della Corte d’Appello il danneggiato proponeva
ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, inquadrando la fattispecie nell’ambito dell'art.
2051 del c.c.: "
ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Tale norma stabilisce, com’è noto, una regola di responsabilità per così dire “oggettiva”, cioè che
prescinde dalla colpa del custode. Una simile ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria prevista dalla norma stessa: prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede, appunto, la prova del
caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale.
La ricostruzione appena prospettata, prosegue la Cassazione, corrisponde non solo al tenore letterale ma anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito, in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa.
Il che comporta che, una volta che sia provata l’esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno (prova spettante al danneggiato), compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.
Dunque - conclude la Suprema Corte - spettava al Comune dimostrare che la macchia era talmente recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse.