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Macchia d’olio sull’asfalto: caso fortuito e onere della prova

Macchia d’olio sull’asfalto: caso fortuito e onere della prova
Per la Cassazione spetta all’Ente proprietario della strada provare la presenza recente di una macchia d’olio, tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Segnaliamo una recentissima sentenza della Terza Sezione Civile della Cassazione, la n. 7361 del 15 marzo 2019, secondo cui la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune per il fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento.
Questa la vicenda affrontata dalla sentenza.
Un motociclista aveva citato in giudizio Roma Capitale, in qualità di Ente proprietario della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alla motocicletta di sua proprietà, causati dalla caduta provocata da una macchia d'olio presente sul manto stradale.
La domanda veniva rigettata, sia pure sulla base di motivazioni diverse, sia in primo che in secondo grado. Contro la decisione della Corte d’Appello il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, inquadrando la fattispecie nell’ambito dell'art. 2051 del c.c.: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Tale norma stabilisce, com’è noto, una regola di responsabilità per così dire “oggettiva”, cioè che prescinde dalla colpa del custode. Una simile ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria prevista dalla norma stessa: prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede, appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale.
La ricostruzione appena prospettata, prosegue la Cassazione, corrisponde non solo al tenore letterale ma anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito, in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa.
Il che comporta che, una volta che sia provata l’esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno (prova spettante al danneggiato), compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.
Dunque - conclude la Suprema Corte - spettava al Comune dimostrare che la macchia era talmente recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse.
Tale prova, precisa la Cassazione, può essere fornita anche con il ricorso a presunzioni semplici.


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