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Danno da insidie stradali: niente risarcimento se la buca è molto piccola e se il ciclista viaggiava in mezzo alla strada

Danno da insidie stradali: niente risarcimento se la buca è molto piccola e se il ciclista viaggiava in mezzo alla strada
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18865 del 2015, è tornata sull’argomento relativo al risarcimento del danno da “insidie stradali”.

In particolare, il ciclista ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno se cade a causa di una buca che si trova al centro della strada?

Nel caso esaminato dalla Corte, gli eredi del ciclista in questione avevano agito nei confronti del Comune, che aveva la custodia della strada, al fine di vederlo condannato al risarcimento del danno subito a seguito del sinistro in questione.

La domanda non trovava accoglimento in primo grado, dal momento che, secondo il giudice, non era stato dimostrato che il danno si fosse verificato a causa dell’omessa custodia della strada da parte del Comune. La sentenza veniva, inoltre, confermata in grado d’appello.

Giunti al terzo grado di giudizio, anche la Corte di Cassazione non ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dai ricorrenti, rigettando il relativo ricorso e confermando la sentenza di secondo grado.

Secondo la Cassazione, infatti, ai sensi dell’art. 2051 (responsabilità da cosa in custodia), il danneggiato deve provare la sussistenza di un “nesso di causalità” fra la cosa in custodia e il danno subito.
In altri termini, il danneggiato deve provare che il danno si sia verificato a causa della cosa che era in custodia di quel determinato soggetto (nel caso di specie, la strada, sotto custodia del Comune).
Il custode, in questo caso, sarà liberato da responsabilità solo laddove provi che il danno si sia verificato per un “caso fortuito”, vale a dire per un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile, che sfugge alla sfera di controllo del custode stesso (compreso il comportamento stesso del danneggiato, che può aver causato da solo il danno).

Nell’ipotesi, poi, in cui la cosa in custodia sia “statica” e “inerte” (come una strada), “la quale richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc)”.

Pertanto, precisa la Corte, “la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ritiene che la Corte d’Appello abbia dato corretta applicazione a questi principi basi, ritenendo e motivando il fatto che il danneggiato non era riuscito a dare prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa (la strada) e il danno subito, “dovendo costui dimostrare che l’evento si è verificato a seguito di una non idonea manutenzione della strada”.

Infatti, la Corte d’Appello aveva rilevato come, dalle risultanze processuali, fosse risultato che l’area della strada interessata dalla buca era di dimensioni molto ridotte, mentre, per il resto, era perfettamente transitabile, “in condizioni di assoluta sicurezza”, mentre le macchie di sangue erano al centro della carreggiata e la bici rovesciata si trovava a ben undici metri e mezzo dalla buca.

Di conseguenza, del tutto correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che tali elementi di fatto non consentissero di presumere che il ciclista fosse passato proprio su quel tratto di strada interessato dalla buca, la quale, peraltro, si trovava al centro della carreggiata e, dunque, in una posizione tale in cui, solitamente, un ciclista non transita.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto e conferma la sentenza della Corte d’Appello, che aveva escluso ogni responsabilità del Comune nella causazione del sinistro in questione.


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