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Guida ad alta velocità sul fondo stradale dissestato

Guida ad alta velocità sul fondo stradale dissestato
Il comune non è responsabile per il fondo stradale dissestato se l'incidente deve ricondursi all'imprudente condotta di guida del danneggiato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15399 del 26 luglio 2016, si è occupata di un caso di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta da un ciclomotore, causata, a dire del danneggiato, dal fondo stradale dissestato.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale aveva riformato la sentenza del Giudice di Pace, il quale aveva condannato il Comune, in qualità di “custode” della strada, al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 del c.c..

Secondo il Tribunale, infatti, era stata l’imprudente condotta di guida del danneggiato e, in particolare, “l’eccessiva velocità che lo aveva costretto ad una brusca frenata in una condizione di piena visibilità del tratto stradale dissestato” ad aver causato il sinistro, comportando “l’interruzione del nesso causale rispetto alle condizioni della sede stradale”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, sussisteva un ipotesi di “caso fortuito idonea ad escludere la responsabilità del Comune”.

Il danneggiato, ritenendo tale decisione ingiusta, decideva di proporre ricorso in Cassazione, il quale, tuttavia, non trovava accoglimento.

Secondo la Cassazione, infatti, il Tribunale aveva correttamente applicato la disciplina di cui all’art. 2051 del c.c., “individuando nella condotta imprudente del conducente del ciclomotore l’elemento che aveva interrotto il nesso di causa rispetto alla condizione di pericolo immanente nella strada”.
 
Va osservato, infatti, che l’art. 2051 del c.c., prevede un’ipotesi di “responsabilità oggettiva” del custode della cosa dalla quale derivi il sinistro.
 
Ciò significa che, in linea di massima, il custode viene ritenuto responsabile laddove la cosa da lui custodita arrechi danno ad un soggetto; quest'ultimo, invece, ai fini dell’accoglimento della domanda, sarà tenuto unicamente a dimostrare di aver subito un danno causato direttamente dalla cosa stessa.
 
Tuttavia, è prevista la possibilità per il custode di fornire una “prova liberatoria”: il custode, infatti, non sarà responsabile qualora riesca a provare che il danno si è verificato per un “caso fortuito”.
 
Per “caso fortuito”, peraltro, si intende non solo un evento imprevisto e imprevedibile, che sfugge alla sfera di controllo del custode medesimo, ma anche lo stesso fatto del danneggiato, il quale, con il suo comportamento, può aver dato luogo al sinistro.
 
Nel caso di specie, appunto, i giudici del secondo e del terzo grado di giudizio avevano ritenuto accertato proprio tale “caso fortuito”, vale a dire che era stato il danneggiato, con la sua condotta imprudente, a causare il sinistro, con la conseguenza che il Comune non poteva ritenersi responsabile dello stesso.
 
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal conducente-danneggiato, confermando la sentenza di secondo grado che aveva escluso la responsabilità da cosa in custodia del Comune.


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