Secondo la Seconda Sezione Civile della Cassazione,
sentenza n. 13680/2019, deve farsi luogo alla revocazione del
testamento per sopravvenienza di figli, ex art.
687 del c.c., anche quando venga esperita vittoriosamente nei confronti del
de cuius l'azione di accertamento della
filiazione; a tal fine, non ha rilevanza l’eventualità che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione siano intervenute dopo la morte del testatore, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Nel caso concreto oggetto della pronuncia, un uomo chiedeva in giudizio la revoca del testamento del padre, la filiazione dal quale era stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Gli eredi convenuti proponevano appello. I giudici di secondo grado, ribaltando la decisione del Tribunale, affermavano che l’art. 687 c.c. non sarebbe applicabile nel caso in cui l'accertamento giudiziale della filiazione è stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio: in tale ipotesi - secondo la Corte territoriale - la tutela dei diritti successori dei figli e dei discendenti viene attuata mediante la disciplina della
successione necessaria, ovvero mediante il riconoscimento di un potere di impugnativa delle disposizioni lesive della
quota di legittima e non con la caducazione automatica del testamento.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’attore proponeva
ricorso per cassazione, basato su diversi motivi.
In particolare, per il profilo che qui specificamente interessa, con il primo motivo di
impugnazione l’uomo lamentava violazione dell'art. 687 c.c., in virtù dell'irrilevanza del requisito dell'effettiva consapevolezza, da parte del testatore, che l’
attore fosse suo figlio. Sosteneva, in proposito, il ricorrente la revocabilità di diritto del testamento redatto da chi era a conoscenza dell'esistenza del proprio
figlio naturale non riconosciuto, e al quale dopo la morte del
de cuius sia stato attribuito, a seguito di azione giudiziaria vittoriosamente esperita, il relativo
status formale.
Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, primo comma, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il testatore ha disposto dei suoi beni.
Pertanto, deve ritenersi che tale modificazione sussista
non solo quando il de cuius riconosca un figlio, ma anche quando venga esperita vittoriosamente, nei confronti del testatore stesso, l'azione di accertamento della filiazione.
Dunque il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi, in virtù del combinato disposto degli artt.
277, primo comma, e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del
de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Sulla base di tale condiviso
principio di diritto la Cassazione ha ritenuto non condivisibile il ragionamento seguito dai giudici di appello, i quali erano partiti dall'erroneo presupposto della inapplicabilità dell'art. 687 c.c. laddove l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio
La Suprema Corte ha perciò cassato la sentenza di secondo grado, rinviando per il prosieguo ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.