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Rumori molesti in condominio: disciplina generale e modi per tutelarsi

Rumori molesti in condominio: disciplina generale e modi per tutelarsi
Frequente motivo di lite tra condomini, che spesso porta anche ad instaurare una causa in Tribunale, discende dai c.d. "rumori molesti", provenienti dall'appartamento del vicino.

A chi, infatti, non è capitato di lamentarsi per un tavolo spostato, per i tacchi delle scarpe, piuttosto che per i rumori degli scarichi dei wc?

Va osservato come la particolare molestia di tali rumori (si pensi al volume della televisione, alle sedie spostate senza alzarle da terra, ecc.) può derivare anche dall'inidoneità dell'isolamento acustico del condominio.
Può accadere, infatti, che la percezione di tali rumori non dipenda tanto dalla maleducazione del vicino ma da un difetto strutturale delle pareti, piuttosto che della pavimentazione, dell'immobile.

È evidente che, in questo caso, possono ravvisarsi profili di responsabilità a carico del costruttore, la quale tuttavia, può essere fatta valere solo nel termine prescrizionale di dieci anni dall’ultimazione della costruzione dell'immobile stesso.
Entro tale termine, dunque, il condomino che ritenga eccessivi i rumori provenienti dall'appartamento adiacente, ha la possibilità, innanzitutto, di rivolgersi a una delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientali, affinché la medesima accerti se le immissioni eccedano o meno il limite della normale tollerabilità e se le stesse debbano ricollegarsi al cattivo isolamento dell'immobile o, piuttosto, al cattivo comportamento del vicino.

Come noto, l'unità di misura delle immissioni rumorose è rappresentata dai decibel ed esistono tutta una serie di parametri normativi, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, che fissano la misura minima di decibel di cui le pareti e gli impianti devono garantire l'isolamento.

Così, ad esempio, le pareti verticali divisorie degli appartamenti devono garantire un isolamento di almeno 50 decibel, mentre le pareti orizzontali (pavimenti e soffitti), devono garantire un isolamento di 63 decibel, mentre gli impianti idrici e gli scarichi devono garantire un isolamento acustico minimo di 35 decibel.

Ma cosa fare in caso di rumori che superano la soglia della normale tollerabilità?
È evidente la genericità del parametro in questione, non essendo facile stabilire in modo oggettivo cosa rientri o meno nella "normale tollerabilità".

In proposito, tuttavia, va osservato che, da un lato, la valutazione deve tener conto anche della "condizione dei luoghi" e, d'altro lato, la giurisprudenza ha precisato come non può considerarsi tollerabile un rumore che superi di più di 3 decibel il rumore di fondo (ovvero il rumore che si ha in assenza del rumore incriminato).

Peraltro, il problema delle immissioni deve anche essere contemperato con le "esigenze della produzione", tenendo anche conto della "priorità di un determinato uso" (art. 844 del c.c.).
Così, ad esempio, la Corte di Cassazione ha precisato come l'acquirente di un immobile ad uso abitativo situato in una zona industriale (chi è causa del suo mal pianga se stesso) dovrà sopportare immissioni più rilevanti rispetto a quelle che sarebbe tenuto a tollerare laddove avesse acquistato l'immobile in una verde e tranquilla zona residenziale popolata di poche eleganti villette.

In proposito è opportuno segnalare come, entro il 26 novembre 2016, il Governo dovrà esercitare la delega conferitagli dal Parlamento, al fine di disciplinare proprio la tutela dell'ambiente, anche abitativo, dall'inquinamento acustico.

Molteplici sono i principi e criteri direttivi fissati dal legislatore al fine di indirizzare la successiva attività normativa del Governo, che vanno dalla previsione di piani degli interventi di abbattimento del rumore, alle mappature acustiche.

Ma quali azioni possono essere esercitate per tutelarsi dalle immissioni che superino il limite di tollerabilità?
Innanzitutto l'azione inibitoria, che consente di ottenere un provvedimento che ordini al proprietario del fondo vicino di cessare le immissioni rumorose (ad esempio, obbligandolo a cessare una certa attività o imponendogli di approntare misure idonee - barriere acustiche o simili - a ridurre l'impatto acustico).

È, inoltre, possibile chiedere il risarcimento del danno subito, provando di aver subito disturbo alla propria quiete domestica, e/o un danno alla salute. Accertato nel corso del giudizio civile il rapporto di causalità tra rumore e danno, sarà possibile ottenere il risarcimento.


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